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STATUTO  (IN VIGORE DAL 28 APRILE 2009)

Associazione “Amici di don Quintino
Via Paolo Veronese, 13 
 73040 MELISSANO  (Lecce)  
www.donquintinosicuro.com
E-mail: amici@donquintinosicuro.com

STATUTO

modificato secondo le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci del 28 aprile 2009

 

Indice
Articolo 1 - Dichiarazione d’intenti.

TITOLO I - COSTITUZIONE, DURATA, SEDE, SIMBOLO, SCOPI .
Articolo 2 - Costituzione
Articolo 3 - Simbolo
Articolo 4 - Scopi
Articolo 5 - Funzioni
Articolo 6 - Altre Funzioni

TITOLO II - SOCI.
Articolo 7 - Requisiti
Articolo 8 - Soci fondatori, ordinari, operativi, sostenitori, benemeriti e onorari
Articolo 9 - Adesione  
A
rticolo 10 - Domanda d’ammissione 
Articolo 11 - Ratifica e rigetto della domanda d’ammissione   
Articolo 12 - Decorrenza dell’iscrizione 
Articolo 13 - Perdita della qualifica di socio
Articolo 14  - Riammissione         
Articolo 15 - Diritti del socio

TITOLO III - ORGANI SOCIALI.
Articolo 16 - Formazione degli organi sociali
           
Capo I - Assemblea 
Articolo 17 - Composizione
Articolo 18
- Convocazione dell’Assemblea e funzioni
Articolo 19 - Convocazione in via ordinaria e straordinaria
Articolo 20 - Modalità di convocazione e Funzioni dell’Assemblea Straordinaria
Articolo 21 - Numero legale e delega
Articolo 22 - Presidente e Segretario d’Assemblea
Articolo 23 - Deliberazioni
Articolo 24 - Modalità di voto ed Elezione degli organi statutari
           
Capo II - Consiglio Direttivo 
Articolo 25 - Composizione
Articolo 26 - Presidenza ed Ufficio di Presidenza
Articolo 27 - Altri membri del Consiglio
Articolo 28 - Riunioni
Articolo 29 - Numero legale e deliberazioni
Articolo 30 - Convocazione
Articolo 31 - Verbale
Articolo 32 - Funzioni e Decadenza della carica di consigliere
Articolo 33 - Comitati e Commissioni
Articolo 34 - Durata
Articolo 35 - Rimborso spese
           
Capo III - Presidente 
Articolo 36
- Rappresentanza legale
Articolo 37 - Funzioni
Articolo 38 - Deleghe
Articolo 39 - Dimissioni o grave impedimento 
           
Capo IV - Collegio dei Probiviri 
Articolo 40 - Funzioni
Articolo 41 - Soluzione delle controversie
Articolo 42 - Proposte per migliorie gestionali
Articolo 43 - Rimborso spese
Articolo 44 - Composizione, requisiti e durata
Articolo 45 - Cooptazione
Articolo 46 - Presidente del Collegio
Articolo 47 - Convocazione
Articolo 48 - Funzione consultiva presso il Consiglio Direttivo
           
Capo V - Revisori dei Conti 
Articolo 49 - Composizione, requisiti, durata e casi di incompatibilità

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO  
Articolo 50 - Patrimonio per i fini istituzionali 
Articolo 51 - Patrimonio per l’adempimento dei compiti 
Articolo 52 - Patrimonio e competenze dei Soci e del Direttivo 
Articolo 53 - Bilancio consuntivo
Articolo 54 - Conto consuntivo e bilancio preventivo

TITOLO V - NORME FINALI E GENERALI 
Articolo 55 - Anno Sociale
Articolo 56 - Trasformazione e scioglimento dell’Associazione
Articolo 57 - Regolamento interno.
Articolo 58
- Adeguamento dello Statuto alla normativa  nazionale e regionale vigente
___________________________________________

Articolo 1 - Dichiarazione d’intenti. 
Al fine di diffondere la conoscenza di don Quintino Sicuro, di promuovere e sostenere tutte le iniziative atte a tale scopo - quali stampa, riunioni, pellegrinaggi, ritiri spirituali, manifestazioni religiose, raccolta di documenti e testimonianze legate alla sua persona - è costituita l’Associazione “Amici di don Quintino”.
L’Associazione non ha fini di lucro, e può aderire e/o affiliarsi ad altre Associazioni locali, nazionali e internazionali – mediante delibera del Consiglio Direttivo - le quali rientrino nell’ambito delle proprie finalità statutarie, e che consentano una realizzazione più incisiva e completa delle proprie attività di volta in volta programmate.

TITOLO I. COSTITUZIONE, DURATA, SEDE, SIMBOLO, SCOPI.

Articolo 2 – Costituzione.
In virtù degli articoli 18 e 33 della Costituzione Italiana è costituita a durata illimitata un’Associazione che assume la denominazione di Associazione “Amici di don Quintino”. Essa rispetta in toto la legge 266/1991 e la legge della Regione Puglia 11/1994. Come tale non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà.
Tale Associazione ha sede amministrativa e legale in Melissano (Lecce), alla Via Paolo Veronese, 13.

Articolo 3 – Simbolo.
Il simbolo dell’Associazione “Amici di don Quintino” è rappresentato dalla fotografia di don Quintino riprodotta all’apertura del presente Statuto.

Articolo 4 – Scopi.
L’Associazione “Amici di don Quintino” è un’Associazione apolitica, apartitica, asindacale. Essa è a carattere volontario e si propone scopi culturali, formativi e scientifici, nonché sportivi e socio-assistenziali senza finalità di lucro.

Articolo 5 – Funzioni.
L’ Associazione “Amici di don Quintino” ha titolo di svolgere le seguenti funzioni per esplicare gli scopi che ne caratterizzano la sua costituzione:

1.   l’acquisto e la manutenzione ordinaria e straordinaria, di conservazione e di restauro, di immobili, che documentano e testimoniano la presenza e l’operato di don Quintino Sicuro, destinandoli sempre alla fruizione della collettività a titolo gratuito, salvo spontanee e libere elargizioni, da destinare sempre alla medesima funzione;

2.   la creazione, la conservazione e il mantenimento di un “Centro Studi Quintiniani”, operante  in Melissano presso la “Casa Natale” di don Quintino, dotata già di una “Piccola Biblioteca Quintiniana” e del “Piccolo Museo Quintiniano”, dove sono conservati gli scritti, libri e cose appartenuti a don Quintino Sicuro;

3.   collaborare per il restauro, la conservazione e la utilizzazione dell’Eremo di Sant’Alberico in Comune di Verghereto (luoghi di permanenza e di apostolato di don Quintino), con il particolare intento di raccogliervi ogni memoria, perché continui ad essere centro di studio del messaggio e della vita di don Quintino;

4.   predisporre un centro di documentazione a favore dei Soci e un servizio di pubblica lettura per quanti siano interessati ad attività di studio e di ricerca;

5.   curare anche in forma diretta la produzione editoriale e di audiovisivi, l’edizione e la distribuzione; saranno curate, in particolare la realizzazione, la pubblicazione e la diffusione dell’annuale “Calendario di don Quintino”;

6.   avvalersi o dotarsi di mezzi multimediali per l’informazione e la comunicazione di massa;
promuovere la costituzione di laboratori e centri per la ricerca culturale e sociale;
favorire l’estensione delle proprie attività socio-culturali attraverso forme consortili con altre organizzazioni;

7.   avanzare proposte agli Enti Pubblici Locali (quali: Consigli Comunali, Consorzi di Comuni, Assessorati alla cultura delle Regioni e dell’Amministrazione Provinciale, Provveditorati agli Studi, Università Statali degli Studi, Scuole di qualsiasi ordine e grado), per suggerire indicazioni utili per adeguate programmazioni socio-culturali sul territorio;

8.   organizzare servizi socio-culturali e assistenziali rivolti a persone appartenenti alle fasce meno tutelate, e diretti a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, favorendo il più possibile il mantenimento o il reinserimento della persona nel proprio nucleo familiare e comunque nel normale ambiente di vita;

9.   incentivare scambi culturali e gemellaggi con i paesi, nei quali don Quintino Sicuro ha vissuto e operato;

10. collaborare con Enti Pubblici e Privati, con Associazioni di Volontariato e con la Caritas Parrocchiale per l’accoglienza e la sistemazione di indigenti, secondo il messaggio di don Quintino; 

11. commemorare, con pubbliche iniziative rivolte alla collettività, l’anniversario della nascita e della morte di don Quintino, nonché ogni ricorrenza che sia significativa per il progetto di studio del pensiero e di diffusione dell’insegnamento di don Quintino;

Articolo 6 - Altre Funzioni.
L’ Associazione “Amici di don Quintino” potrà inoltre:

1.   indire, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, convegni, conferenze, simposi, mostre, mercati, dibattiti, aste e lotterie sociali, gare a premi a carattere locale e nazionale, in forma diretta ed indiretta con altre Associazioni e con il patrocinio dello Stato, delle Regioni, della CEE, degli Enti locali, della Curia e di altre Istituzioni pubbliche e private;

2.   sviluppare iniziative atte ad incrementare l’uso sociale del tempo libero;

3.   promuovere ogni forma di turismo sociale;

4.   occuparsi di formazione e di promozione sportiva nelle discipline più congeniali all’ambiente e alle richieste dei cittadini;

5.   costituire un fondo di solidarietà sociale attraverso elargizioni spontanee, contributi versati dagli associati nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio direttivo, introiti dalle proprie attività promozionali e ogni altra contribuzione di Enti privati a favore delle iniziative che rientrano nella sua sfera d’azione;

6.   ricevere contributi e sovvenzioni da Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, offrendo la propria assistenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività;

7.   encomiare e, nei limiti della disponibilità del fondo sociale, premiare chiunque si sia distinto nella realizzazione degli scopi dell’Associazione;

8.   istituire Albi Onorifici;

9.   rilasciare tessere, distintivi, attestati, diplomi, trofei e similari.

TITOLO II. SOCI

Articolo 7 – Requisiti.
Il numero dei soci è illimitato: all’Associazione “Amici di don Quintino” possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri. Potranno inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell’Associazione “Amici di don Quintino”.
 Potranno inoltre essere soci Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi socio-culturali ed umanitari.

Articolo 8 - Soci fondatori, ordinari, operativi, sostenitori, benemeriti e onorari.
I soci si distinguono in:

   Soci fondatori: sono le persone fisiche, che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.

   Soci ordinari: sono le persone fisiche, che si riconoscono negli scopi dell’Associazione e vi aderiscono, contribuendo, con il loro apporto culturale, scientifico, professionale e finanziario, ai bisogni ed alla vita dell’Associazione “Amici di don Quintino”. 

   Soci operativi: sono le persone fisiche, che aderiscono all’Associazione, prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

   Soci sostenitori e benemeriti: sono le persone fisiche, che con apporti economici, lasciti e donazioni consentono il perseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione.

   Soci onorari: sono le persone fisiche, che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte per motivi contingenti.

Tutti i soci possono offrire all’Associazione “Amici di don Quintino” la propria opera nel settore professionale corrispondente ai titoli e alle competenze posseduti.
Il contributo dato alla vita dell’Associazione “Amici di don Quintino” si intende volontario e non retribuito; saranno eventualmente riconosciuti i rimborsi delle spese sostenute per la preparazione, la gestione e l’espletamento dei contributi stessi.

Articolo 9 – Adesione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore d’età il diritto di voto in base all’art. 2532 c.c. nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

Articolo 10 - Domanda d’ammissione. 
Per essere ammessi al sodalizio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda recante le complete generalità del richiedente, la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ed eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
Il Presidente potrà accettare in via provvisoria tali domande salvo ratifica di cui al successivo articolo.

Articolo 11 - Ratifica e rigetto della domanda d’ammissione.
L’ammissione all’Associazione “Amici di don Quintino” sarà ratificata dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla presentazione dell’istanza.
Nel caso di domanda respinta, l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea Ordinaria nella sua prima convocazione.

Articolo 12 – Decorrenza dell’iscrizione.
Nel caso di ammissione, il socio avrà diritto a ricevere la tessera sociale, previo pagamento della quota annuale, che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. La quota sociale è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

Articolo 13 - Perdita della qualifica di socio.
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

1.   per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno;

2.   per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione (cessazione della qualità di socio);

3.   per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver il socio contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto, per altri motivi che comportino indegnità (radiazione);

4.   per mancato pagamento della quota sociale.

A tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il quarto mese di ogni anno sociale alla revisione dell’elenco dei Soci.
Copia aggiornata dell’elenco annuale dei Soci  rimarrà affissa all’Albo dell’Associazione.

Articolo 14 – Riammissione.
I soci sospesi per morosità potranno, su domanda, essere riammessi al sodalizio con parere favorevole del Consiglio Direttivo, previo pagamento delle quota sociale annuale. 
I soci esclusi potranno ricorrere contro il provvedimento alla prima Assemblea Ordinaria. Quelli che hanno perso la qualità di socio potranno essere riammessi, qualora rientrino in possesso dei requisiti previsti.

Articolo 15 - Diritti del socio.
La divisione degli aderenti nelle suddette categorie – che siano in regola con il versamento della quota sociale -  non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione, della quale sono tenuti a osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’Associazione.
Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.

Le somme versate per la tessera, per le quote sociali ed integrative non sono rimborsabili in nessun caso.

TITOLO III. ORGANI SOCIALI -

Articolo 16 - Formazione degli organi sociali.
Gli Organi dell’Associazione sono:

1.    L’Assemblea.
2.    Il Consiglio Direttivo.
3.    Il Presidente.
4.    Il Collegio dei Probiviri.
5.    I Revisori dei Conti.
6.    Il Tesoriere.

L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione, all’elettorato attivo e passivo.

Capo I. Assemblea.

Articolo 17 – Composizione.
L’Associazione ha il suo organo sovrano nell’Assemblea. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria.

Articolo 18 - Convocazione dell’Assemblea e funzioni.
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte all’anno, rispettivamente entro il 30 aprile e il 30 novembre per:

1.   l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno cui si riferisce il bilancio medesimo);

2.   l’approvazione del bilancio preventivo (entro il 30 novembre dell’anno precedente all’anno cui si riferisce il bilancio medesimo);

3.   l’eventuale rinnovo del Consiglio Direttivo;

4.   l’approvazione delle linee generali del programma di attività per l’anno sociale con i rispettivi previsti impegni di spesa;

5.   la deliberazione sulle modifiche del presente statuto e su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Articolo 19 - Convocazione in via ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea può, inoltre, essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria su decisione o del Presidente o del Consiglio Direttivo, o anche su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

Articolo 20 - Modalità di convocazione e Funzioni dell’Assemblea straordinaria.
La convocazione è fatta mediante lettera consegnata a mano, o spedita per posta semplice. Essa dovrà contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare; l’Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
Tale comunicazione (copia della quale sarà pubblicamente affissa nella sede dell’Associazione) sarà spedita a tutti gli aderenti all’indirizzo risultante dal libro degli aderenti all’Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo, almeno otto giorni prima dell’adunanza.
Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le centocinquanta unità, la convocazione può essere effettuata anche mediante l’invio di fax, o invio di e-mail, oppure mediante telefonata da farsi almeno otto giorni prima del giorno fissato per l’adunanza e, in tal caso, la notizia dell’adunanza va comunque affissa presso la sede amministrativa almeno dieci giorni prima.
L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

Articolo 21 - Numero legale e delega.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita con la partecipazione in prima convocazione della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio: è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

Articolo 22 - Presidente e Segretario d’Assemblea.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un suo delegato.
I verbali della riunione dell’Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o in sua assenza da persona designata dal Presidente. In casi eccezionali può fungere da segretario un Notaio.

Articolo 23 – Deliberazioni.
L’Assemblea Ordinaria delibera in prima convocazione con almeno due terzi dei soci dell’Associazione, in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni di scioglimento dell’associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti tanto in prima quanto in seconda convocazione.

Articolo 24 - Modalità di voto ed Elezione degli organi statutari.
L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente, per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente può, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.
Per l’elezione delle cariche sociali il Presidente procede alla nomina di due scrutatori, che devono espletare le operazioni di scrutinio.
Il seggio elettorale è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e da due scrutatori indicati dall’Assemblea. 
L’elezione avviene con il sistema della scheda segreta sulla quale è riportato, in ordine alfabetico, l’elenco dei soci che si sono candidati per il periodo successivo, dandone preventiva comunicazione alla Segreteria dell’Associazione “Amici di don Quintino” .
Il Consigliere Segretario dovrà redigere, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea, l’elenco aggiornato completo dei soci in possesso dei requisiti di eleggibilità che hanno presentato la propria candidatura e affiggerlo all’Albo sociale presso la sede dell’Associazione “Amici di don Quintino” .
Le votazioni avvengono esprimendo tante preferenze per quanti sono i componenti dell’organo sociale da eleggere.
Vengono proclamati eletti i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti.
Sulle contestazioni relative alle operazioni elettorali, il seggio decide immediatamente a maggioranza.
Sulle operazioni di voto il seggio redige apposito verbale.
E’ ammesso il voto per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio: è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

Capo II. Consiglio Direttivo.

Articolo 25 – Composizione.
Il Consiglio Direttivo è composto da sette Consiglieri eletti tra i Soci dall’Assemblea. 
Fa in ogni caso parte del Consiglio Direttivo, quale membro permanente, il Sacerdote Assistente Spirituale. 
Possono far parte del Direttivo – a titolo consultivo -  anche i Rappresentanti di altri Enti pubblici e/o privati, con i quali l’ Associazione “Amici di don Quintino” abbia sottoscritto convenzione o protocollo d’intesa. 
Gli Enti, di cui al precedente comma, partecipano all’attività del Consiglio Direttivo tramite il proprio rispettivo legale rappresentante, il quale, a sua volta, può farsi rappresentare da un proprio delegato designato con comunicazione scritta all’inizio di ogni anno sociale.

Articolo 26 - Presidenza ed Ufficio di Presidenza.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e fissa gli incarichi dei Consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione “Amici di don Quintino”, per il conseguimento dei fini sociali.
Oltre al Presidente, costituiscono l’Ufficio di Presidenza: il Segretario ed il Tesoriere, le cui mansioni saranno definite in apposito mansionario.

Articolo 27 - Altri membri del Consiglio.
Possono far parte del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, anche i rappresentanti di Istituzioni culturali e di Enti, quali Regione, Provincia e Comune, designati dai medesimi su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 28 – Riunioni.
Il Consiglio direttivo si riunisce in unica convocazione possibilmente una volta al bimestre, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando lo richieda la maggioranza dei componenti.

Articolo 29 - Numero legale e deliberazioni.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti, e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.
Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

Articolo 30 – Convocazione.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato con preavviso di almeno otto giorni, tramite lettera consegnata a mano o spedita per posta semplice.

Articolo 31 – Verbale.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 32 - Funzioni e Decadenza della carica di consigliere.
Il Consiglio Direttivo deve:

1.   redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;

2.   curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;

3.   redigere i bilanci;

4.   elaborare ed approvare il mansionario;

5.   stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;

6.   formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

7.   determinare l’importo della quota sociale annuale;

8.   deliberare l’ammissione, la sospensione e la cancellazione dei soci;

9.   deliberare l’istituzione di dipartimenti e di settori operativi nonché di sedi decentrate e/o di rappresentanze;

10. convocare l’Assemblea dei Soci in via ordinaria almeno due volte all’anno, rispettivamente entro il 30 aprile e il 30 novembre.

La carica di membro del Consiglio Direttivo decade per assenze continuative non motivate (per tre volte) nelle riunioni del Consiglio Direttivo; in caso di decadenza di un membro del Consiglio Direttivo, questi sarà surrogato dal primo dei non eletti che dichiari la propria accettazione.

Articolo 33 - Comitati e Commissioni.
Il Consiglio Direttivo nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi di comitati, commissioni consultive o di studio e di esperti, nominati dal Consiglio stesso e composte da soci e non soci.

Articolo 34 – Durata.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, e comunque fino all’Assemblea Ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali.
I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti, ma non per più di tre mandati consecutivi.

Articolo 35 - Rimborso spese.
I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo eventualmente il rimborso delle spese sostenute e fiscalmente documentate.

Capo III. Presidente.

Articolo 36 - Rappresentanza legale.
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l’Associazione stessa a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

Articolo 37 – Funzioni.
Al Presidente è demandata:

1.   la conduzione ed il buon funzionamento degli affari sociali;

2.   la firma degli atti sociali che impegnino l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;

3.   l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

4.   la nomina, di concerto con il Consiglio Direttivo, dei responsabili di dipartimento e di settore, le cui mansioni saranno stabilite in apposito mansionario;

5.   l’assunzione, di concerto con il Consiglio Direttivo, di personale da adibire, a seconda delle esigenze, ai vari servizi.

Articolo 38 – Deleghe.
Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Articolo 39 - Dimissioni o grave impedimento.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un nuovo Presidente.

Capo IV. Collegio dei Probiviri.

Articolo 40 – Funzioni.
Il Collegio dei Probiviri presiede, sovrintende e sorveglia la gestione e l’andamento delle norme dettate dal presente Statuto.

Articolo 41 - Soluzione delle controversie.
Al Collegio dei Probiviri è devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero fra soci o tra l’Associazione e i suoi soci.

Articolo 42 - Proposte per migliorie gestionali. 
Il Collegio dei Probiviri può sottoporre all’Assemblea proposte per il miglior andamento della gestione.

Articolo 43 - Rimborso spese.
I membri del Collegio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo eventualmente il rimborso delle spese sostenute e fiscalmente documentate.

Articolo 44 - Composizione, requisiti e durata.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi ed un supplente, nominati dall’Assemblea Ordinaria dei Soci, che siano tali da almeno due anni e che abbiano compiuto il cinquantesimo anno d’età. Essi durano in carica tre anni con possibilità di rielezione.

Articolo 45 – Cooptazione.
In caso di dimissioni o di impedimento di uno o più membri del Collegio, quest’ultimo, in caso di effettiva necessità, potrà nominare per cooptazione sempre fra i soci fondatori ed ordinari, i membri mancanti; tale nomina avrà in ogni caso validità fino alla successiva Assemblea.

Articolo 46 - Presidente del Collegio.
Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo seno il proprio Presidente, il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Presidente dell’Associazione “Amici di don Quintino” e con i membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 47 – Convocazione.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convochi e comunque non meno di una volta a semestre, oppure, quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei suoi membri.

Articolo 48 - Funzione consultiva presso il Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.

Capo V. Revisori dei Conti.

Articolo 49 - Composizione, requisiti, durata e casi d’incompatibilità.
I Revisori dei Conti sono nominati dall’Assemblea in numero di tre effettivi ed un supplente e durano in carica tre anni.
Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione, scelti tra gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti o degli Avvocati.
Almeno uno dei componenti effettivi del Collegio deve essere iscritto all’Albo ufficiale dei Revisori Contabili: a costui spetta la Presidenza dell’organo.
L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. 
I Revisori dei Conti non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo eventualmente il rimborso delle spese sostenute e fiscalmente documentate.

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO.

Articolo 50 – Patrimonio per i fini istituzionali.
Per il perseguimento dei suoi fini e per garantire il proprio funzionamento, il patrimonio dell’Associazione è costituito:

1.   dai beni mobili e immobili di proprietà e da quelli che perverranno all’Associazione a qualsiasi titolo;

2.   da elargizioni e contributi da parte di Enti o privati con espresso vincolo di destinazione a incremento del patrimonio;

3.   dalle somme derivanti dagli avanzi di gestione, che siano destinate a incremento patrimoniale i sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Articolo 51 - Patrimonio per l’adempimento dei compiti.
Per l’adempimento dei suoi compiti, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

1.   dai redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;

2.   da ogni eventuale contributo, erogazione liberale, eredità, lasciti, donazioni o elargizioni e ogni altro provento destinato all’attuazione degli scopi dell’Associazione e non espressamente destinato all’incremento del patrimonio;

3.   dalle quote sociali annuali.

Articolo 52 - Patrimonio e competenze dei Soci e del Direttivo
I Soci non rispondono personalmente degli oneri contratti dall’Associazione.
Spetta al Consiglio Direttivo programmare e disporre gli investimenti del patrimonio.

Articolo 53 - Bilancio consuntivo.
Il bilancio consuntivo comprende le entrate e le spese di competenza dell’esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, dovrà essere redatto dal consiglio Direttivo e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro la fine di aprile di ogni anno.

Articolo 54 - Conto consuntivo e bilancio preventivo.
Il conto consuntivo dovrà essere approvato dall’Assemblea dei soci (entro il 30 aprile d’ogni anno) e dovrà contenere:

1.   le entrate accertate e riscosse alla chiusura dell’esercizio;

2.   le spese accertate e pagate alla chiusura dell’esercizio;

3.   la gestione dei residui attivi e passivi di cassa.

Il bilancio preventivo dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea (entro il 30 novembre d’ogni anno).
Entrambi i bilanci devono essere inviati al Collegio dei Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima della data fissata per la loro approvazione da parte dell’Assemblea dei soci e dovranno essere depositati in visione, a disposizione dei soci, presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell’adunanza.
All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative, enti non commerciali che per Legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

TITOLO V. NORME FINALI E GENERALI.

Articolo 55 - Anno Sociale.
L’anno delle attività svolte nell’esercizio sociale dall’Associazione “Amici di don Quintino” decorre dal 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 56 - Trasformazione e scioglimento dell’Associazione.
L’eventuale deliberazione di trasformazione o scioglimento dell’Associazione è presa dall’Assemblea Straordinaria dei soci.
Deliberato lo scioglimento, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori del patrimonio sociale determinandone i compiti.
L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative, enti non commerciali, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 57 - Regolamento interno.
La struttura organizzativa e particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 58 Adeguamento dello Statuto alla normativa  nazionale e regionale vigente.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 11 agosto 1991 n. 266, e alla legislazione regionale sul volontariato, e alle loro eventuali variazioni.
Il dispositivo degli articoli del presente Statuto, qualora si mostri inadeguato e/o superato da nuove successive normative proprie di leggi europee, nazionali italiane e regionali della Puglia, potrà acquisire tali dettati legislativi, mediante atti deliberativi dell’Assemblea dei Soci convocata in seduta ordinaria e/o straordinaria.

Melissano, 28 aprile 2009

             IL SEGRETARIO                                                                        IL PRESIDENTE           

            (Francesca Manco)                                                                        (Egidio Scarcella)

 

S T A T U T O (dalla costituzione al 9 novembre 2005)

  • Art. 1 - E' costituita l'Associazione denominata "AMICI DI DON QUINTINO" con sede in Melissano e con durata a tempo indeterminato.
  • Art. 2 - L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

a) vivere la preghiera nella sua dimensione più profonda e, nell'esempio di don Quintino, farne sostanza e stile di vita interiore e di apostolato;

b) vivere la Penitenza e la Carità come seppe viverle don Quintino in unità con Gesù, per la gloria del Padre nella salvezza di tutti i fratelli;

c) vivere il lavoro quotidiano a cui siamo destinati con la fede e l'impegno incessante e generoso testimoniato dalle opere di don Quintino;

d) diffondere la conoscenza di don Quintino promuovendo, sostenendo tutte le iniziative atte a tale scopo, stampa, riunioni, pellegrinaggi, ritiri spirituali, manifestazioni religiose, raccolta di documenti e testimonianze legate alla sua persona;

e) commemorare l'anniversario della sua morte;

f) collaborare per il restauro, la conservazione e la utilizzazione dell'Eremo di S. Alberico in Comune di Verghereto, col particolare intento di raccogliervi ordinatamente le sue memorie perchè continui ad essere un centro di studi di vita spirituale.

  • Art. 3 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da offerte, lasciti, donazioni, erogazioni, ecc..
  • Art. 4 - I soci non rispondono personalmente degli oneri finanziari contratti dall'Associazione.
  • Art. 5 - L'Associazione è composta di soci la cui ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
  • Art. 6 - Organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea generale dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

  • Art. 7 - All'Assemblea spetta:

a) esaminare l'attività svolta e da svolgere per il conseguimento delle finalità dell'Associazione;

b) discutere ed approvare il bilancio annuale dell'Associazione;

c) approvare eventuali modifiche allo statuto;

d) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione.

  • Art. 8 - L'Assemblea generale si riunisce:

a) in sessione ordinaria una volta all'anno, convocata dal Presidente in base a delibera del Consiglio Direttivo;

b) in sessione straordinaria su richiesta di almeno un quinto dei soci o per delibera del Consiglio Direttivo. La convocazione è fatta con lettera inviata ai soci cinque giorni prima;

c) tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

  • Art. 9 - Il Consiglio Direttivo, composto da un sacerdote e da sei membri eletti dall'Assemblea fra i soci, ha il compito di realizzare gli scopi dell'Associazione e deve essere convocato dal Presidente almeno una volta all'anno.
  • Art. 10 - I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.
  • Art. 11 - Il Consiglio Direttivo sceglie nel proprio seno il Presidente, il Vice presidente e il Segretario.
  • Art. 12 - Il Consiglio Direttivo prende le decisioni a maggioranza di voti.
  • Art. 13 - Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni.
  • Art. 14 - Il Presidente rappresenta l'Associazione con i terzi, con le Autorità, in giudizio; presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e può compiere, senza speciale autorizzazione da parte del Consiglio o dell'Assemblea, qualsiasi atto di ordinaria amministrazione, compreso quello di accettare donazioni. Qualsiasi altro atto di straordinaria amministrazione dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Assemblea.
  • Art. 15 - Il segretario redige i verbali delle sessioni, cura la corrispondenza e la regolare tenuta degli atti e dei registri.
  • Art. 16 - In caso di scioglimento dell'Associazione tutto il patrimonio, dedotte le eventuali passività, verrà devoluto per il compimento di opere che rientrino negli scopi di questa Associazione.

Numero 167510 del Repertorio
Numero 31718 della Raccolta

DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilacinque il giorno dieci del mese di novembre, in Casarano, nel mio studio in Piazza Martiri Ungheresi n. 27.
Innanzi a me, dottor Giorgio Cascione Notaio in Casarano, iscritto nel ruolo del Distretto notarile di Lecce, senza l’assistenza di testimoni per espressa rinunzia fattavi dal comparente con il mio consenso, è comparso il signor SCARPA Nicola, insegnante, nato a Sannicola il 25 novembre 1951, ivi residente, via Roma n. 271 (C.F. SCR NCL 51S25 I059X).
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi presenta un documento intitolato MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “AMICI DI DON QUINTINO”, dichiarando di agire in qualità di presidente e nell’interesse dell’Associazione denominata “Amici di Don Quintino”, con sede in Melissano, via Pietro Bianchi n. 87, costituita con atto a rogito Notaio Italo Aromolo in data 17 febbraio 1989 – Rep. N. 120731 – registrato a Casarano il 24 febbraio 1989 al n. 385.    
Mi richiede quindi di depositare il documento suddetto nei miei atti notarili, dichiarando che in esso è contenuto il vigente statuto dell’associazione “Amici di don Quintino”, che egli afferma essere stato approvato dall’assemblea dell’Associazione di cui sopra in data 3 giugno 2005.
A ciò aderendo, io Notaio ricevo detto documento che consiste in sette fogli in carta semplice, dattiloscritto ogni foglio solo sulla prima facciata.
Il documento non presenta postille, abrasioni, correzioni o altri vizi visibili: esso viene allegato al presente atto sotto la lettera “A”.
Imposte e spese del presente atto sono a carico dell’Associazione “Amici di Don Quintino”.
Il comparente mi dispensa dalla lettura dell’allegato.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente che lo approva. Consta di un foglio per pagine due sin qui dattiloscritto da fide mani a mia cura.
F.to: Nicola Scarpa

F.to: Dott. Giorgio Cascione Notaio
 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA “AMICI DI DON QUINTINO”
MELISSANO (dal 10 novembre 2005 al 27 maggio 2009)

ART. 1
E’ costituita l’Associazione denominata “Amici di Don Quintino” con sede in Melissano, Via Pietro Bianchi n. 87 e con durata a tempo indeterminato.

ART. 2
L’Associazione di prefigge i seguenti scopi:
a) vivere la preghiera nella sua dimensione più profonda e, nell’esempio di Don Quintino, farne sostanza e stile di vita interiore e di apostolato;
b) vivere la Penitenza e la Carità come seppe viverle don Quintino in unità con Gesù, per la gloria del Padre nella salvezza di tutti i fratelli;
c) vivere il lavoro quotidiano a cui siamo destinati con la fede e l’impegno incessante e generoso testimoniato dalle opere di don Quintino;
d) diffondere la conoscenza di Don Quintino promuovendo, sostenendo tutte le iniziative atte a tale scopo, stampa, riunioni, pellegrinaggi, ritiri spirituali, manifestazioni religiose, raccolta di documenti e testimonianze legate alla sua persona;
e) commemorare l’anniversario della sua morte;
f) collaborare per il restauro, la conservazione e la utilizzazione dell’Eremo di S. Alberico in Comune di Verghereto, con particolare intento di raccogliervi ordinatamente le sue memorie perché continui ad essere un centro di studi di vita spirituale;
g) l’acquisto di immobili che testimoniano la presenza di Don Quintino Sicuro;
h) la creazione ed il mantenimento di un centro studi quintiniani in Melissano.

ART. 3
Per il perseguimento dei fini e per garantire il funzionamento il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che perverranno all’Associazione a qualsiasi titolo,
- da elargizioni o contributi da parte di enti o privati con espresso vincolo di destinazione ad incremento del patrimonio,
- dalle somme derivanti dagli avanzi di gestione che siano destinate ad incremento patrimoniale in sede di approvazione del rendiconto annuale.

ART. 4
Per l’adempimento dei suoi compiti, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
- dai redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art. 3;
- da ogni eventuale contributo, eredità, lasciti, e donazioni o elargizioni e con ogni altro provento di terzi destinato all’attuazione degli scopi e non espressamente destinato all’incremento del patrimonio.

ART. 5
I soci non rispondono personalmente degli oneri finanziari contratti dall’Associazione.

ART. 6 
L’Associazione è composta di soci la cui ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 7
Organi dell’Associazione sono: 
a) l’Assemblea generale dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio sindacale.

ART. 8
All’Assemblea spetta:
a) esaminare l’attività svolta e da svolgere per il conseguimento delle finalità dell’Associazione;
b) approvare eventuali modifiche allo statuto;
c) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione;
d) approvare il conto consuntivo ed il bilancio di previsione;
e) nomina il collegio dei revisori.
Essa è convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte all’anno entro il 30 aprile ed entro il 30 novembre per l’approvazione rispettivamente del conto consuntivo e del bilancio di previsione.

ART. 9
L’Assemblea generale si riunisce:
a) in sessione ordinaria due volte all’anno, convocata dal Presidente in base a delibera del Consiglio Direttivo;
b) il sessione straordinaria su richiesta di almeno un quinto dei soci o per delibera del Consiglio Direttivo. La convocazione è fatta con lettera inviata ai soci cinque giorni prima;
c) tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

ART. 10
Il Consiglio Direttivo, composto da un sacerdote e da sei membri eletti dall’Assemblea fra i soci, ha il compito di realizzare gli scopi dell’Associazione e deve essere convocato dal Presidente almeno due volte all’anno.

ART. 11 
I membri del Consiglio Direttivo possono essere sempre rieletti.

ART. 12 
Il Consiglio Direttivo sceglie nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

ART. 13
Il Consiglio Direttivo prende le decisioni a maggioranza dei voti.

ART. 14
Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni.

ART. 15
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti con i terzi, con le Autorità in giudizio; presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e può compiere, senza speciale autorizzazione da parte del Consiglio o dell’Assemblea, qualsiasi atto di ordinaria amministrazione, compreso quello di accettazione di donazioni, qualsiasi altro atto di straordinaria amministrazione dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Assemblea.

ART. 16
Il segretario redige i verbali delle sessioni, cura la corrispondenza e la regolare tenuta degli atti e dei registri.

ART. 17
Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti o degli Avvocati. Essi durano in carica un triennio.
I revisori sono di nomina dell’Assemblea dei soci.
All’atto della loro nomina l’Assemblea indicherà chi tra gli eletti rivesta la qualifica di Presidente. Chi ricopre tale carica dovrà essere iscritto al registro dei Revisori Contabili.
Il Collegio dei Revisori partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.
La carica di revisore è assolutamente gratuita.

ART. 18
In caso di scioglimento dell’Associazione tutto il patrimonio, dedotte le eventuali passività, verrà devoluto per il compimento di opere che rientrino negli scopi di questa Associazione.

ART. 19
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Come modificato e integrato dall'Assemblea Generale dei Soci in data 3 giugno 2005 - verbale n. 18 punto 2.


Ultimo aggiornamento: 30-05-09

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Ultimo aggiornamento: 31/05/2010
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