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STATUTO
(IN VIGORE DAL 28 APRILE 2009)
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Associazione “Amici
di don Quintino”
Via Paolo Veronese, 13
73040 MELISSANO (Lecce)
www.donquintinosicuro.com
E-mail: amici@donquintinosicuro.com |
STATUTO
modificato secondo le deliberazioni dell’Assemblea dei
Soci del 28 aprile 2009
Indice
Articolo 1 - Dichiarazione d’intenti.
TITOLO I
- COSTITUZIONE, DURATA, SEDE, SIMBOLO, SCOPI .
Articolo 2 - Costituzione
Articolo 3 - Simbolo
Articolo 4 - Scopi
Articolo 5 - Funzioni
Articolo 6 - Altre Funzioni
TITOLO
II - SOCI.
Articolo 7 - Requisiti
Articolo 8 - Soci fondatori, ordinari, operativi,
sostenitori, benemeriti e onorari
Articolo 9 - Adesione
Articolo 10 - Domanda d’ammissione
Articolo 11 - Ratifica e rigetto della domanda
d’ammissione
Articolo 12 - Decorrenza dell’iscrizione
Articolo 13 - Perdita della qualifica di socio
Articolo 14 - Riammissione
Articolo 15 - Diritti del socio
TITOLO
III - ORGANI SOCIALI.
Articolo 16 - Formazione degli organi sociali
Capo I - Assemblea
Articolo 17 - Composizione
Articolo 18
-
Convocazione dell’Assemblea e funzioni
Articolo 19
- Convocazione in via ordinaria e straordinaria
Articolo 20 - Modalità di convocazione e Funzioni
dell’Assemblea Straordinaria
Articolo 21 - Numero legale e delega
Articolo 22 - Presidente e Segretario d’Assemblea
Articolo 23 - Deliberazioni
Articolo 24 - Modalità di voto ed Elezione degli
organi statutari
Capo II - Consiglio Direttivo
Articolo 25 - Composizione
Articolo 26 - Presidenza ed Ufficio di Presidenza
Articolo 27 - Altri membri del Consiglio
Articolo 28 - Riunioni
Articolo 29 - Numero legale e deliberazioni
Articolo 30 - Convocazione
Articolo 31 - Verbale
Articolo 32 - Funzioni e Decadenza della carica di
consigliere
Articolo 33 - Comitati e Commissioni
Articolo 34 - Durata
Articolo 35 - Rimborso spese
Capo III - Presidente
Articolo 36
-
Rappresentanza legale
Articolo 37
- Funzioni
Articolo 38 - Deleghe
Articolo 39 - Dimissioni o grave impedimento
Capo IV - Collegio dei Probiviri
Articolo 40 - Funzioni
Articolo 41 - Soluzione delle controversie
Articolo 42 - Proposte per migliorie gestionali
Articolo 43 - Rimborso spese
Articolo 44 - Composizione, requisiti e durata
Articolo 45 - Cooptazione
Articolo 46 - Presidente del Collegio
Articolo 47 - Convocazione
Articolo 48 - Funzione consultiva presso il Consiglio
Direttivo
Capo V - Revisori dei Conti
Articolo 49 - Composizione, requisiti, durata e casi di
incompatibilità
TITOLO
IV - PATRIMONIO E BILANCIO
Articolo 50 - Patrimonio per i fini istituzionali
Articolo 51 - Patrimonio per l’adempimento dei
compiti
Articolo 52 - Patrimonio e competenze dei Soci e del
Direttivo
Articolo 53 - Bilancio consuntivo
Articolo 54 - Conto consuntivo e bilancio preventivo
TITOLO V
- NORME FINALI E GENERALI
Articolo 55 - Anno Sociale
Articolo 56 - Trasformazione e scioglimento
dell’Associazione
Articolo 57 - Regolamento interno.
Articolo 58
-
Adeguamento dello Statuto alla normativa nazionale e
regionale vigente
___________________________________________
Articolo
1 - Dichiarazione d’intenti.
Al fine di
diffondere la conoscenza di don Quintino Sicuro, di
promuovere e sostenere tutte le iniziative atte a tale scopo
- quali stampa, riunioni, pellegrinaggi, ritiri spirituali,
manifestazioni religiose, raccolta di documenti e
testimonianze legate alla sua persona - è costituita
l’Associazione “Amici di don Quintino”.
L’Associazione non ha fini di lucro, e può aderire e/o
affiliarsi ad altre Associazioni locali, nazionali e
internazionali – mediante delibera del Consiglio Direttivo -
le quali rientrino nell’ambito delle proprie finalità
statutarie, e che consentano una realizzazione più incisiva
e completa delle proprie attività di volta in volta
programmate.
TITOLO
I. COSTITUZIONE, DURATA, SEDE, SIMBOLO, SCOPI.
Articolo
2 – Costituzione.
In virtù
degli articoli 18 e 33 della Costituzione Italiana è
costituita a durata illimitata un’Associazione che assume la
denominazione di Associazione “Amici di don Quintino”.
Essa rispetta in toto la legge 266/1991 e la legge
della Regione Puglia 11/1994. Come tale non ha fini di lucro
neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di
solidarietà.
Tale Associazione ha sede amministrativa e legale in
Melissano (Lecce), alla Via Paolo Veronese, 13.
Articolo
3 – Simbolo.
Il simbolo
dell’Associazione “Amici di don Quintino” è
rappresentato dalla fotografia di don Quintino riprodotta
all’apertura del presente Statuto.
Articolo
4 – Scopi.
L’Associazione “Amici di don Quintino” è
un’Associazione apolitica, apartitica, asindacale. Essa è a
carattere volontario e si propone scopi culturali, formativi
e scientifici, nonché sportivi e socio-assistenziali senza
finalità di lucro.
Articolo
5 – Funzioni.
L’
Associazione “Amici di don Quintino” ha titolo di
svolgere le seguenti funzioni per esplicare gli scopi che ne
caratterizzano la sua costituzione:
1. l’acquisto e la manutenzione ordinaria e straordinaria,
di conservazione e di restauro, di immobili, che documentano
e testimoniano la presenza e l’operato di don Quintino
Sicuro, destinandoli sempre alla fruizione della
collettività a titolo gratuito, salvo spontanee e libere
elargizioni, da destinare sempre alla medesima funzione;
2. la
creazione, la conservazione e il mantenimento di un “Centro
Studi Quintiniani”, operante in Melissano presso la “Casa
Natale” di don Quintino, dotata già di una “Piccola
Biblioteca Quintiniana” e del “Piccolo Museo Quintiniano”,
dove sono conservati gli scritti, libri e cose appartenuti a
don Quintino Sicuro;
3.
collaborare per il restauro, la conservazione e la
utilizzazione dell’Eremo di Sant’Alberico in Comune di
Verghereto (luoghi di permanenza e di apostolato di don
Quintino), con il particolare intento di raccogliervi ogni
memoria, perché continui ad essere centro di studio del
messaggio e della vita di don Quintino;
4.
predisporre un centro di documentazione a favore dei Soci e
un servizio di pubblica lettura per quanti siano interessati
ad attività di studio e di ricerca;
5. curare
anche in forma diretta la produzione editoriale e di
audiovisivi, l’edizione e la distribuzione; saranno curate,
in particolare la realizzazione, la pubblicazione e la
diffusione dell’annuale “Calendario di don Quintino”;
6.
avvalersi o dotarsi di mezzi multimediali per l’informazione
e la comunicazione di massa;
promuovere la costituzione di laboratori e centri per la
ricerca culturale e sociale;
favorire l’estensione delle proprie attività socio-culturali
attraverso forme consortili con altre organizzazioni;
7.
avanzare proposte agli Enti Pubblici Locali (quali: Consigli
Comunali, Consorzi di Comuni, Assessorati alla cultura delle
Regioni e dell’Amministrazione Provinciale, Provveditorati
agli Studi, Università Statali degli Studi, Scuole di
qualsiasi ordine e grado), per suggerire indicazioni utili
per adeguate programmazioni socio-culturali sul territorio;
8.
organizzare servizi socio-culturali e assistenziali rivolti
a persone appartenenti alle fasce meno tutelate, e diretti a
prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di
emarginazione e di disagio, favorendo il più possibile il
mantenimento o il reinserimento della persona nel proprio
nucleo familiare e comunque nel normale ambiente di vita;
9.
incentivare scambi culturali e gemellaggi con i paesi, nei
quali don Quintino Sicuro ha vissuto e operato;
10.
collaborare con Enti Pubblici e Privati, con Associazioni di
Volontariato e con la Caritas Parrocchiale per l’accoglienza
e la sistemazione di indigenti, secondo il messaggio di don
Quintino;
11.
commemorare, con pubbliche iniziative rivolte alla
collettività, l’anniversario della nascita e della morte di
don Quintino, nonché ogni ricorrenza che sia significativa
per il progetto di studio del pensiero e di diffusione
dell’insegnamento di don Quintino;
Articolo
6 - Altre Funzioni.
L’
Associazione “Amici di don Quintino” potrà inoltre:
1. indire, per il raggiungimento dei propri fini
istituzionali, convegni, conferenze, simposi, mostre,
mercati, dibattiti, aste e lotterie sociali, gare a premi a
carattere locale e nazionale, in forma diretta ed indiretta
con altre Associazioni e con il patrocinio dello Stato,
delle Regioni, della CEE, degli Enti locali, della Curia e
di altre Istituzioni pubbliche e private;
2.
sviluppare iniziative atte ad incrementare l’uso sociale del
tempo libero;
3.
promuovere ogni forma di turismo sociale;
4.
occuparsi di formazione e di promozione sportiva nelle
discipline più congeniali all’ambiente e alle richieste dei
cittadini;
5.
costituire un fondo di solidarietà sociale attraverso
elargizioni spontanee, contributi versati dagli associati
nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio direttivo,
introiti dalle proprie attività promozionali e ogni altra
contribuzione di Enti privati a favore delle iniziative che
rientrano nella sua sfera d’azione;
6.
ricevere contributi e sovvenzioni da Enti pubblici e
privati, nazionali e internazionali, offrendo la propria
assistenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria
attività;
7.
encomiare e, nei limiti della disponibilità del fondo
sociale, premiare chiunque si sia distinto nella
realizzazione degli scopi dell’Associazione;
8.
istituire Albi Onorifici;
9.
rilasciare tessere, distintivi, attestati, diplomi, trofei e
similari.
TITOLO
II. SOCI
Articolo
7 – Requisiti.
Il numero
dei soci è illimitato: all’Associazione “Amici di don
Quintino” possono aderire tutti i cittadini italiani e
stranieri. Potranno inoltre essere soci Associazioni e
Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli
dell’Associazione “Amici di don Quintino”.
Potranno inoltre essere soci Enti pubblici e privati aventi
finalità e scopi socio-culturali ed umanitari.
Articolo
8 - Soci fondatori, ordinari, operativi, sostenitori,
benemeriti e onorari.
I soci si
distinguono in:
Soci fondatori: sono le persone fisiche, che hanno
partecipato alla costituzione dell’Associazione.
Soci
ordinari: sono le persone fisiche, che si riconoscono
negli scopi dell’Associazione e vi aderiscono, contribuendo,
con il loro apporto culturale, scientifico, professionale e
finanziario, ai bisogni ed alla vita dell’Associazione
“Amici di don Quintino”.
Soci
operativi: sono le persone fisiche, che aderiscono
all’Associazione, prestando una attività gratuita e
volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio
Direttivo.
Soci
sostenitori e benemeriti: sono le persone fisiche, che
con apporti economici, lasciti e donazioni consentono il
perseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione.
Soci
onorari: sono le persone fisiche, che abbiano acquisito
particolari meriti per la loro opera a favore
dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte
per motivi contingenti.
Tutti i
soci possono offrire all’Associazione “Amici di don
Quintino” la propria opera nel settore professionale
corrispondente ai titoli e alle competenze posseduti.
Il contributo dato alla vita dell’Associazione “Amici di
don Quintino” si intende volontario e non retribuito;
saranno eventualmente riconosciuti i rimborsi delle spese
sostenute per la preparazione, la gestione e l’espletamento
dei contributi stessi.
Articolo
9 – Adesione.
L’adesione
all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere
disposta per un periodo di tempo temporaneo, fermo restando
in ogni caso il diritto di recesso. L’adesione
all’Associazione comporta per l’associato maggiore d’età il
diritto di voto in base all’art. 2532 c.c. nell’assemblea
per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei
Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.
Articolo
10 - Domanda d’ammissione.
Per essere
ammessi al sodalizio è necessario presentare al Consiglio
Direttivo domanda recante le complete generalità del
richiedente, la dichiarazione di attenersi al presente
Statuto, ed eventuali regolamenti interni e alle
deliberazioni degli organi sociali.
Il Presidente potrà accettare in via provvisoria tali
domande salvo ratifica di cui al successivo articolo.
Articolo
11 - Ratifica e rigetto della domanda d’ammissione.
L’ammissione all’Associazione “Amici di don Quintino”
sarà ratificata dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla
presentazione dell’istanza.
Nel caso di domanda respinta, l’interessato potrà presentare
ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva
l’Assemblea Ordinaria nella sua prima convocazione.
Articolo
12 – Decorrenza dell’iscrizione.
Nel caso di
ammissione, il socio avrà diritto a ricevere la tessera
sociale, previo pagamento della quota annuale, che va dal 1
gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. La quota sociale è
intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di
morte, e non è rivalutabile.
Articolo
13 - Perdita della qualifica di socio.
La
qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
1. per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre
mesi prima dello scadere dell’anno;
2. per
decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in
base ai quali è avvenuta l’ammissione (cessazione della
qualità di socio);
3. per
esclusione deliberata dal Consiglio direttivo per accertati
motivi di incompatibilità, per aver il socio contravvenuto
alle norme ed obblighi del presente Statuto, per altri
motivi che comportino indegnità (radiazione);
4. per
mancato pagamento della quota sociale.
A tale
scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il quarto mese
di ogni anno sociale alla revisione dell’elenco dei Soci.
Copia aggiornata dell’elenco annuale dei Soci rimarrà
affissa all’Albo dell’Associazione.
Articolo
14 – Riammissione.
I soci
sospesi per morosità potranno, su domanda, essere riammessi
al sodalizio con parere favorevole del Consiglio Direttivo,
previo pagamento delle quota sociale annuale.
I soci esclusi potranno ricorrere contro il provvedimento
alla prima Assemblea Ordinaria. Quelli che hanno perso la
qualità di socio potranno essere riammessi, qualora
rientrino in possesso dei requisiti previsti.
Articolo
15 - Diritti del socio.
La
divisione degli aderenti nelle suddette categorie – che
siano in regola con il versamento della quota sociale - non
implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti
stessi in merito ai loro diritti nei confronti
dell’Associazione, della quale sono tenuti a osservare le
disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive
e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni
medesime sono emanate dagli organi dell’Associazione.
Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare
effettivamente alla vita dell’Associazione.
Le somme
versate per la tessera, per le quote sociali ed integrative
non sono rimborsabili in nessun caso.
TITOLO
III. ORGANI SOCIALI -
Articolo
16 - Formazione degli organi sociali.
Gli Organi
dell’Associazione sono:
1.
L’Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente.
4. Il Collegio dei Probiviri.
5. I Revisori dei Conti.
6. Il Tesoriere.
L’elezione
degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo
vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima
libertà di partecipazione, all’elettorato attivo e passivo.
Capo I.
Assemblea.
Articolo
17 – Composizione.
L’Associazione ha il suo organo sovrano nell’Assemblea.
Tutti i soci hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia
ordinaria che straordinaria.
Articolo
18 - Convocazione dell’Assemblea e funzioni.
L’Assemblea
viene convocata in via ordinaria almeno due volte all’anno,
rispettivamente entro il 30 aprile e il 30 novembre per:
1. l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30
aprile dell’anno successivo all’anno cui si riferisce il
bilancio medesimo);
2.
l’approvazione del bilancio preventivo (entro il 30 novembre
dell’anno precedente all’anno cui si riferisce il bilancio
medesimo);
3.
l’eventuale rinnovo del Consiglio Direttivo;
4.
l’approvazione delle linee generali del programma di
attività per l’anno sociale con i rispettivi previsti
impegni di spesa;
5. la
deliberazione sulle modifiche del presente statuto e su
tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
Articolo
19 - Convocazione in via ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea
può, inoltre, essere convocata tanto in sede ordinaria che
in sede straordinaria su decisione o del Presidente o del
Consiglio Direttivo, o anche su richiesta, indirizzata al
Presidente, di almeno un terzo dei soci.
Articolo
20 - Modalità di convocazione e Funzioni dell’Assemblea
straordinaria.
La
convocazione è fatta mediante lettera consegnata a mano, o
spedita per posta semplice. Essa dovrà contenere
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della
riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco
delle materie da trattare; l’Assemblea può essere convocata
in seconda convocazione in ora successiva dello stesso
giorno della prima convocazione.
Tale comunicazione (copia della quale sarà pubblicamente
affissa nella sede dell’Associazione) sarà spedita a tutti
gli aderenti all’indirizzo risultante dal libro degli
aderenti all’Associazione, nonché ai componenti del
Consiglio Direttivo, almeno otto giorni prima dell’adunanza.
Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le
centocinquanta unità, la convocazione può essere effettuata
anche mediante l’invio di fax, o invio di e-mail, oppure
mediante telefonata da farsi almeno otto giorni prima del
giorno fissato per l’adunanza e, in tal caso, la notizia
dell’adunanza va comunque affissa presso la sede
amministrativa almeno dieci giorni prima.
L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche
statutarie, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla
devoluzione del suo patrimonio.
Articolo
21 - Numero legale e delega.
L’Assemblea
ordinaria e straordinaria è validamente costituita con la
partecipazione in prima convocazione della metà più uno dei
soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei
presenti.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per
iscritto esclusivamente ad altro socio: è vietato il cumulo
delle deleghe in numero superiore a due.
Articolo
22 - Presidente e Segretario d’Assemblea.
L’Assemblea
è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un
suo delegato.
I verbali della riunione dell’Assemblea sono redatti dal
Segretario in carica o in sua assenza da persona designata
dal Presidente. In casi eccezionali può fungere da
segretario un Notaio.
Articolo
23 – Deliberazioni.
L’Assemblea
Ordinaria delibera in prima convocazione con almeno due
terzi dei soci dell’Associazione, in seconda convocazione
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni di scioglimento dell’associazione e di
devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole
dei due terzi dei voti attribuiti tanto in prima quanto in
seconda convocazione.
Articolo
24 - Modalità di voto ed Elezione degli organi statutari.
L’Assemblea
vota normalmente per alzata di mano; su decisione del
Presidente, per argomenti di particolare importanza, la
votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il
Presidente può, in questo caso, scegliere due scrutatori tra
i presenti.
Per l’elezione delle cariche sociali il Presidente procede
alla nomina di due scrutatori, che devono espletare le
operazioni di scrutinio.
Il seggio elettorale è costituito dal Presidente, dal Vice
Presidente, dal Segretario e da due scrutatori indicati
dall’Assemblea.
L’elezione avviene con il sistema della scheda segreta sulla
quale è riportato, in ordine alfabetico, l’elenco dei soci
che si sono candidati per il periodo successivo, dandone
preventiva comunicazione alla Segreteria dell’Associazione
“Amici di don Quintino” .
Il Consigliere Segretario dovrà redigere, almeno quindici
giorni prima della data fissata per l’Assemblea, l’elenco
aggiornato completo dei soci in possesso dei requisiti di
eleggibilità che hanno presentato la propria candidatura e
affiggerlo all’Albo sociale presso la sede dell’Associazione
“Amici di don Quintino” .
Le votazioni avvengono esprimendo tante preferenze per
quanti sono i componenti dell’organo sociale da eleggere.
Vengono proclamati eletti i candidati che hanno raggiunto il
maggior numero di voti.
Sulle contestazioni relative alle operazioni elettorali, il
seggio decide immediatamente a maggioranza.
Sulle operazioni di voto il seggio redige apposito verbale.
E’ ammesso il voto per delega da conferirsi per iscritto
esclusivamente ad altro socio: è vietato il cumulo delle
deleghe in numero superiore a due.
Capo II.
Consiglio Direttivo.
Articolo
25 – Composizione.
Il
Consiglio Direttivo è composto da sette Consiglieri eletti
tra i Soci dall’Assemblea.
Fa in ogni caso parte del Consiglio Direttivo, quale membro
permanente, il Sacerdote Assistente Spirituale.
Possono far parte del Direttivo – a titolo consultivo -
anche i Rappresentanti di altri Enti pubblici e/o privati,
con i quali l’ Associazione “Amici di don Quintino”
abbia sottoscritto convenzione o protocollo d’intesa.
Gli Enti, di cui al precedente comma, partecipano
all’attività del Consiglio Direttivo tramite il proprio
rispettivo legale rappresentante, il quale, a sua volta, può
farsi rappresentare da un proprio delegato designato con
comunicazione scritta all’inizio di ogni anno sociale.
Articolo
26 - Presidenza ed Ufficio di Presidenza.
Il
Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice
Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e fissa gli
incarichi dei Consiglieri in ordine all’attività svolta
dall’Associazione “Amici di don Quintino”, per il
conseguimento dei fini sociali.
Oltre al Presidente, costituiscono l’Ufficio di Presidenza:
il Segretario ed il Tesoriere, le cui mansioni saranno
definite in apposito mansionario.
Articolo
27 - Altri membri del Consiglio.
Possono far
parte del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, anche i
rappresentanti di Istituzioni culturali e di Enti, quali
Regione, Provincia e Comune, designati dai medesimi su
proposta del Consiglio Direttivo.
Articolo
28 – Riunioni.
Il
Consiglio direttivo si riunisce in unica convocazione
possibilmente una volta al bimestre, e comunque ogni
qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando
lo richieda la maggioranza dei componenti.
Articolo
29 - Numero legale e deliberazioni.
Le riunioni
del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la
maggioranza dei suoi componenti, e sono presiedute dal
Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato
dai presenti.
Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto
espresso dal Presidente.
Articolo
30 – Convocazione.
Il
Consiglio Direttivo deve essere convocato con preavviso di
almeno otto giorni, tramite lettera consegnata a mano o
spedita per posta semplice.
Articolo
31 – Verbale.
Le sedute e
le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da
processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
Articolo
32 - Funzioni e Decadenza della carica di consigliere.
Il
Consiglio Direttivo deve:
1.
redigere i programmi di attività sociale previsti dallo
Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei
Soci;
2. curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
3. redigere i bilanci;
4. elaborare ed approvare il mansionario;
5. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere
inerenti all’attività sociale;
6. formulare il regolamento interno da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
7. determinare l’importo della quota sociale annuale;
8. deliberare l’ammissione, la sospensione e la
cancellazione dei soci;
9. deliberare l’istituzione di dipartimenti e di settori
operativi nonché di sedi decentrate e/o di rappresentanze;
10. convocare l’Assemblea dei Soci in via ordinaria almeno
due volte all’anno, rispettivamente entro il 30 aprile e il
30 novembre.
La carica
di membro del Consiglio Direttivo decade per assenze
continuative non motivate (per tre volte) nelle riunioni del
Consiglio Direttivo; in caso di decadenza di un membro del
Consiglio Direttivo, questi sarà surrogato dal primo dei non
eletti che dichiari la propria accettazione.
Articolo
33 - Comitati e Commissioni.
Il
Consiglio Direttivo nell’esercizio delle sue funzioni può
avvalersi di comitati, commissioni consultive o di studio e
di esperti, nominati dal Consiglio stesso e composte da soci
e non soci.
Articolo
34 – Durata.
Il
Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, e comunque fino
all’Assemblea Ordinaria che precede il rinnovo delle cariche
sociali.
I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti, ma
non per più di tre mandati consecutivi.
Articolo
35 - Rimborso spese.
I membri
del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in
dipendenza della loro carica, salvo eventualmente il
rimborso delle spese sostenute e fiscalmente documentate.
Capo III.
Presidente.
Articolo
36 - Rappresentanza legale.
Il
Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta
l’Associazione stessa a tutti gli effetti di fronte a terzi
ed in giudizio.
Articolo
37 – Funzioni.
Al
Presidente è demandata:
1. la conduzione ed il buon funzionamento degli affari
sociali;
2. la
firma degli atti sociali che impegnino l’Associazione sia
nei riguardi dei soci che dei terzi;
3.
l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo;
4. la
nomina, di concerto con il Consiglio Direttivo, dei
responsabili di dipartimento e di settore, le cui mansioni
saranno stabilite in apposito mansionario;
5.
l’assunzione, di concerto con il Consiglio Direttivo, di
personale da adibire, a seconda delle esigenze, ai vari
servizi.
Articolo
38 – Deleghe.
Il
Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei
suoi compiti in via transitoria o permanente.
Articolo
39 - Dimissioni o grave impedimento.
In caso di
dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal
Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad
eleggere un nuovo Presidente.
Capo IV.
Collegio dei Probiviri.
Articolo
40 – Funzioni.
Il Collegio
dei Probiviri presiede, sovrintende e sorveglia la gestione
e l’andamento delle norme dettate dal presente Statuto.
Articolo
41 - Soluzione delle controversie.
Al Collegio
dei Probiviri è devoluta la soluzione di eventuali
controversie che sorgessero fra soci o tra l’Associazione e
i suoi soci.
Articolo
42 - Proposte per migliorie gestionali.
Il Collegio
dei Probiviri può sottoporre all’Assemblea proposte per il
miglior andamento della gestione.
Articolo
43 - Rimborso spese.
I membri
del Collegio non riceveranno alcuna remunerazione in
dipendenza della loro carica, salvo eventualmente il
rimborso delle spese sostenute e fiscalmente documentate.
Articolo
44 - Composizione, requisiti e durata.
Il Collegio
dei Probiviri è composto da tre membri effettivi ed un
supplente, nominati dall’Assemblea Ordinaria dei Soci, che
siano tali da almeno due anni e che abbiano compiuto il
cinquantesimo anno d’età. Essi durano in carica tre anni con
possibilità di rielezione.
Articolo
45 – Cooptazione.
In caso di
dimissioni o di impedimento di uno o più membri del
Collegio, quest’ultimo, in caso di effettiva necessità,
potrà nominare per cooptazione sempre fra i soci fondatori
ed ordinari, i membri mancanti; tale nomina avrà in ogni
caso validità fino alla successiva Assemblea.
Articolo
46 - Presidente del Collegio.
Il Collegio
dei Probiviri nomina nel suo seno il proprio Presidente, il
quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti
necessari ed opportuni con il Presidente dell’Associazione
“Amici di don Quintino” e con i membri del Consiglio
Direttivo.
Articolo
47 – Convocazione.
Il Collegio
dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo
convochi e comunque non meno di una volta a semestre,
oppure, quando ne facciano richiesta al Presidente almeno
due dei suoi membri.
Articolo
48 - Funzione consultiva presso il Consiglio Direttivo.
Il Collegio
dei Probiviri può partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo con uno o più dei suoi membri con funzioni
consultive.
Capo V.
Revisori dei Conti.
Articolo
49 - Composizione, requisiti, durata e casi
d’incompatibilità.
I Revisori
dei Conti sono nominati dall’Assemblea in numero di tre
effettivi ed un supplente e durano in carica tre anni.
Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o
in parte fra persone estranee all’Associazione, scelti tra
gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti o degli
Avvocati.
Almeno uno dei componenti effettivi del Collegio deve essere
iscritto all’Albo ufficiale dei Revisori Contabili: a costui
spetta la Presidenza dell’organo.
L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la
carica di consigliere.
I Revisori dei Conti non riceveranno alcuna remunerazione in
dipendenza della loro carica, salvo eventualmente il
rimborso delle spese sostenute e fiscalmente documentate.
TITOLO
IV. PATRIMONIO E BILANCIO.
Articolo
50 – Patrimonio per i fini istituzionali.
Per il
perseguimento dei suoi fini e per garantire il proprio
funzionamento, il patrimonio dell’Associazione è costituito:
1. dai
beni mobili e immobili di proprietà e da quelli che
perverranno all’Associazione a qualsiasi titolo;
2. da elargizioni e contributi da parte di Enti o privati
con espresso vincolo di destinazione a incremento del
patrimonio;
3. dalle somme derivanti dagli avanzi di gestione, che
siano destinate a incremento patrimoniale i sede di
approvazione del bilancio consuntivo.
Articolo
51 - Patrimonio per l’adempimento dei compiti.
Per
l’adempimento dei suoi compiti, l’Associazione dispone delle
seguenti entrate:
1. dai redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
2. da
ogni eventuale contributo, erogazione liberale, eredità,
lasciti, donazioni o elargizioni e ogni altro provento
destinato all’attuazione degli scopi dell’Associazione e non
espressamente destinato all’incremento del patrimonio;
3. dalle
quote sociali annuali.
Articolo
52 - Patrimonio e competenze dei Soci e del Direttivo
I Soci non
rispondono personalmente degli oneri contratti
dall’Associazione.
Spetta al Consiglio Direttivo programmare e disporre gli
investimenti del patrimonio.
Articolo
53 - Bilancio consuntivo.
Il bilancio
consuntivo comprende le entrate e le spese di competenza
dell’esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ciascun anno, dovrà essere redatto dal consiglio Direttivo e
sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro la fine di
aprile di ogni anno.
Articolo
54 - Conto consuntivo e bilancio preventivo.
Il conto
consuntivo dovrà essere approvato dall’Assemblea dei soci
(entro il 30 aprile d’ogni anno) e dovrà contenere:
1. le entrate accertate e riscosse alla chiusura
dell’esercizio;
2. le
spese accertate e pagate alla chiusura dell’esercizio;
3. la
gestione dei residui attivi e passivi di cassa.
Il bilancio
preventivo dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo e
sottoposto all’approvazione dell’Assemblea (entro il 30
novembre d’ogni anno).
Entrambi i bilanci devono essere inviati al Collegio dei
Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima della data
fissata per la loro approvazione da parte dell’Assemblea dei
soci e dovranno essere depositati in visione, a disposizione
dei soci, presso la sede sociale, almeno otto giorni prima
dell’adunanza.
All’Associazione è vietato distribuire anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati,
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate
a favore di altre organizzazioni non lucrative, enti non
commerciali che per Legge, Statuto o Regolamento facciano
parte della medesima e unitaria struttura.
TITOLO
V. NORME FINALI E GENERALI.
Articolo
55 - Anno Sociale.
L’anno
delle attività svolte nell’esercizio sociale
dall’Associazione “Amici di don Quintino” decorre dal
1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre di ogni
anno.
Articolo
56 - Trasformazione e scioglimento dell’Associazione.
L’eventuale
deliberazione di trasformazione o scioglimento
dell’Associazione è presa dall’Assemblea Straordinaria dei
soci.
Deliberato lo scioglimento, l’Assemblea nominerà uno o più
liquidatori del patrimonio sociale determinandone i compiti.
L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio
ad altre organizzazioni non lucrative, enti non commerciali,
sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190
della Legge 23.12.1996 n. 662 salvo diversa destinazione
imposta dalla Legge.
Articolo
57 - Regolamento interno.
La
struttura organizzativa e particolari norme di funzionamento
e di esecuzione del presente Statuto potranno essere
eventualmente disposte con Regolamento interno da elaborarsi
a cura del Consiglio Direttivo.
Articolo
58
–
Adeguamento dello Statuto alla normativa nazionale e
regionale vigente.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa
riferimento alle vigenti disposizioni legislative in
materia, con particolare riferimento al codice civile, alla
legge 11 agosto 1991 n. 266, e alla legislazione regionale
sul volontariato, e alle loro eventuali variazioni.
Il dispositivo degli articoli del presente Statuto, qualora
si mostri inadeguato e/o superato da nuove successive
normative proprie di leggi europee, nazionali italiane e
regionali della Puglia, potrà acquisire tali dettati
legislativi, mediante atti deliberativi dell’Assemblea dei
Soci convocata in seduta ordinaria e/o straordinaria.
Melissano,
28 aprile 2009
IL
SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Francesca
Manco)
(Egidio Scarcella)
S T A T U T O
(dalla costituzione al 9 novembre 2005)
- Art. 1 - E' costituita l'Associazione
denominata "AMICI DI DON QUINTINO" con sede in Melissano
e con durata a tempo indeterminato.
- Art. 2 - L'Associazione si
prefigge i seguenti scopi:
a) vivere la preghiera nella sua
dimensione più profonda e, nell'esempio di don Quintino,
farne sostanza e stile di vita interiore e di apostolato;
b) vivere la Penitenza e la Carità come
seppe viverle don Quintino in unità con Gesù, per la gloria
del Padre nella salvezza di tutti i fratelli;
c) vivere il lavoro quotidiano a cui
siamo destinati con la fede e l'impegno incessante e
generoso testimoniato dalle opere di don Quintino;
d) diffondere la conoscenza di don
Quintino promuovendo, sostenendo tutte le iniziative atte a
tale scopo, stampa, riunioni, pellegrinaggi, ritiri
spirituali, manifestazioni religiose, raccolta di documenti
e testimonianze legate alla sua persona;
e) commemorare l'anniversario della sua
morte;
f) collaborare per il restauro, la
conservazione e la utilizzazione dell'Eremo di S. Alberico
in Comune di Verghereto, col particolare intento di
raccogliervi ordinatamente le sue memorie perchè continui ad
essere un centro di studi di vita spirituale.
- Art. 3 - Il patrimonio
dell'Associazione è costituito da offerte, lasciti,
donazioni, erogazioni, ecc..
- Art. 4 - I soci non rispondono
personalmente degli oneri finanziari contratti
dall'Associazione.
- Art. 5 - L'Associazione è composta
di soci la cui ammissione è deliberata dal Consiglio
Direttivo.
- Art. 6 - Organi dell'Associazione
sono:
a) l'Assemblea generale dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
- Art. 7 - All'Assemblea spetta:
a) esaminare l'attività svolta e da
svolgere per il conseguimento delle finalità
dell'Associazione;
b) discutere ed approvare il bilancio
annuale dell'Associazione;
c) approvare eventuali modifiche allo
statuto;
d) deliberare per gli atti di
straordinaria amministrazione.
- Art. 8 - L'Assemblea generale si
riunisce:
a) in sessione ordinaria una volta
all'anno, convocata dal Presidente in base a delibera del
Consiglio Direttivo;
b) in sessione straordinaria su richiesta
di almeno un quinto dei soci o per delibera del Consiglio
Direttivo. La convocazione è fatta con lettera inviata ai
soci cinque giorni prima;
c) tutte le deliberazioni sono prese a
maggioranza semplice.
- Art. 9 - Il Consiglio Direttivo,
composto da un sacerdote e da sei membri eletti
dall'Assemblea fra i soci, ha il compito di realizzare gli
scopi dell'Associazione e deve essere convocato dal
Presidente almeno una volta all'anno.
- Art. 10 - I membri del Consiglio
Direttivo possono essere rieletti.
- Art. 11 - Il Consiglio Direttivo
sceglie nel proprio seno il Presidente, il Vice presidente e
il Segretario.
- Art. 12 - Il Consiglio Direttivo
prende le decisioni a maggioranza di voti.
- Art. 13 - Il Consiglio Direttivo
resta in carica tre anni.
- Art. 14 - Il Presidente
rappresenta l'Associazione con i terzi, con le Autorità, in
giudizio; presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e può
compiere, senza speciale autorizzazione da parte del
Consiglio o dell'Assemblea, qualsiasi atto di ordinaria
amministrazione, compreso quello di accettare donazioni.
Qualsiasi altro atto di straordinaria amministrazione dovrà
essere preventivamente autorizzato dall'Assemblea.
- Art. 15 - Il segretario redige i
verbali delle sessioni, cura la corrispondenza e la regolare
tenuta degli atti e dei registri.
- Art. 16 - In caso di scioglimento
dell'Associazione tutto il patrimonio, dedotte le eventuali
passività, verrà devoluto per il compimento di opere che
rientrino negli scopi di questa Associazione.
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